La nuova disciplina prevede che il concorrente debba prestare le seguenti garanzie:
- la cauzione provvisoria prevista dall’art. 75 del Codice dei contratti;
- una cauzione fissata dal bando di gara in misura pari al 2,5 per cento del valore dell’investimento;
- un’ulteriore cauzione connessa alla gestione dell’opera e stabilita nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio che dovrà essere stabilito nel contratto.
Quest’ultima, in particolare, rappresenta una novità nella disciplina dei contratti pubblici e ha la ragionevole finalità di mantenere la «tensione contrattuale» tra il concessionario e l’amministrazione, garantendo il mantenimento degli standards qualitativi dei servizi e delle performances contrattuali connesse all’opera affidata nonché di approntare una tangibile «filiera di responsabilizzazione» che leghi gli obblighi del concessionario ad una sanzione, resa effettiva da una garanzia.
Per info contattaci al Numero 06 94443287