La Legge Regionale della Puglia del 21 ottobre 2008, n.31 (BURP n.167 del 24/10/2008) “Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale prevede che per la costruzione e l’esercizio dell’impianto eolico nel territorio della Regione Puglia è necessario il rilascio dell’Autorizzazione Unica da parte della Regione Puglia.
La fase n. 4 della procedura del rilascio dell’Autorizzazione prevede la verifica dei requisiti necessari a promuovere la Conferenza dei servizi (fase n.5). A tal proposito, la predetta Legge Regionale, alla lettera a) e b) del comma 1 dell’art.4, stabilisce che la convocazione della Conferenza dei servizi è subordinata alla produzione da parte del soggetto proponente di unpiano economico–finanziario dell’intervento, e dell’asseverazione del piano economico finanziario stesso, rilasciata da un istituto bancario o da un intermediario finanziario, che ne attesterà la sua coerenza sulla base:
- del costo complessivo del Progetto;
- del tempo previsto per l’esecuzione dei lavori e per l’avvio della gestione;
- dei costi/ricavi operativi, dei tempi proposti e dei conseguenti flussi di cassa generati dal progetto;
- della struttura finanziaria e delle condizioni attualmente vigenti sui mercati finanziari.
Questa la Legge vigente in materia in Basilicata: per gli impianti di potenza superiore a 200 kW deve essere presentato alla Regione ed al Comune interessato, tra gli altri documenti: l’asseverazione del piano economico-finanziario e la dichiarazione di preliminare coinvolgimento rilasciate da un istituto di credito che ne attesti la congruità; l’asseverazione resa da un istituto bancario attesterà che il soggetto proponente l’impianto disponga di risorse finanziarie ovvero di linee di credito proporzionate per la realizzazione dell’impianto stesso.
Con le modifiche apportate dall’articolo 4, comma 2, lettera q), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, al comma 9 dell’art. 153 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti), l’asseverazione del piano economico-finanziario dell’intervento di installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile può essere rilasciata anche dalle società iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.Lo stesso articolo prevede che l’offerta debba contenere anche la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto; il regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le attività di asseverazione ai fini della valutazione degli elementi economici e finanziari.
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